VACCINI. NESSUNA PROROGA SU SCADENZA 10 MARZO

Il Ministero della Salute precisa che il termine del 10 marzo vale per tutte le Regioni, anche per quelle che hanno aderito alla procedura semplificata. Il termine del 10 marzo è fissato dalla Legge ed è stato ribadito anche dall’ultima circolare Miur-Ministero della Salute dello scorso 27 febbraio che ha fornito le indicazioni operative per l’anticipo, per l’anno scolastico 2017/2018, della procedura semplificata prevista dalla legge a partire dall’anno scolastico 2019/2020 che consente lo scambio diretto di dati tra Asl e Istituti scolastici.
Per questo, nel caso non si sia adempiuto agli obblighi vaccinali entro il 10 marzo, è vietato l’accesso per asili nido e scuola infanzia (0-6 anni) sino a quando il minore non sarà vaccinato o non avrà regolarizzato la propria posizione vaccinale. Per i ragazzi della scuola dell’obbligo (6-16 anni) scatta la procedura che può portare ad una sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro. In ogni caso, i bambini (0-6 anni) saranno immediatamente riammessi a scuola nel momento in cui dimostrino diessere in regola.

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