Legge Antifumo 16 gennaio 2003 n. 3 art. 51

Legge Antifumo 16 gennaio 2003 n. 3 art. 51:
le principali novità
In Italia la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 art. 51 (Tutela della Salute dei non fumatori) ha stabilito che:

  • È vietato fumare nei locali chiusi, quali scuole, ospedali, uffici della Pubblica Amministrazione, sugli autoveicoli di proprietà dello Stato o di Enti pubblici o di concessionari di servizi per il trasporto pubblico collettivo, taxi, auto di servizio delle Forze dell’Ordine e assimilate, metropolitane, treni, sale d’attesa di aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e in tutti i sistemi di trasporto urbani, nelle biblioteche, nelle sale di lettura, nei musei, pinacoteche, bar, ristoranti, circoli privati, discoteche, palestre, sale-corse, sale-gioco, sale-bingo, sale video-game, cinema e teatri. Il divieto di fumo si applica anche ai luoghi di lavoro, agli uffici professionali e agli uffici destinati ad utenti interni, come ad esempio uffici di filiali di banche o uffici contabilità di una Società.
  • Le sale fumatori devono essere conformi ai seguenti requisiti:

devono essere ambienti interni chiusi
devono essere dotati di porte automatiche, tenute generalmente chiuse;
devono essere chiaramente identificati come locali per fumatori;
non devono rappresentare locali obbligati di passaggio per i non-fumatori;
devono essere provvisti di appositi dispositivi meccanici di ventilazione forzata.
devono essere dotate di impianti per la ventilazione e il ricambio dell’aria regolarmente funzionanti.

  • Progettazione, impianto, manutenzione e collaudo finale dei sistemi di ventilazione devono essere effettuati da personale qualificato che dovrà rilasciare idonea certificazione sulla conformità degli impianti installati con la normativa vigente
  • Negli esercizi di ristorazione devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio
  • Possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare
  • I gestori di locali privati (ad esempio dirigenti, proprietari e direttori) sono non solo tenuti a segnalare ai clienti, con l’apposizione di idonei avvisi, che “è vietato fumare”, ma hanno anche l’obbligo di dissuadere i trasgressori nel caso di violazione del divieto.
  • Se i gestori di locali, sia pur in conformità con la regolamentazione sugli avvisi di divieto, non metteranno in atto interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori, saranno soggetti ad un’ammenda che oscilla dai 200 ai 2000 Euro in base all’articolo 52, paragrafo 20 della legge 218 dicembre 2001, n. 448*. L’autorità competente avrà la facoltà di sospendere temporaneamente (da 3 giorni a 3 mesi) o revocare lalicenza d’esercizio del locale
  • I gestori di locali privati o collaboratori da loro delegati sono tenuti a richiamare i trasgressori all’osservanza del divieto. Se i trasgressori non vi si adegueranno, i gestori o i collaboratori da loro delegati potranno chiamare un pubblico ufficiale. Ai trasgressori verrà comminata dal pubblico ufficiale un’ammenda variabile dai 25 ai 250 Euro
  • Sui luoghi di lavoro i Direttori responsabili preposti dovranno identificare formalmente il personale incaricato a far rispettare il divieto di fumare e ad accertare e contestare le infrazioni. In assenza di un’identificazione formale, spetta agli stessi Direttori responsabili esercitare tale funzione
  • Sia nelle strutture pubbliche che in quelle private le sanzioni potranno essere comminate da agenti della polizia locale, guardie giurate o pubblici ufficiali, sia di propria iniziativa, sia se richiesto nell’ambito della loro attività lavorativa
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